Buongiorno,

mi chiamo Salvo, sono un artista di strada e musicista specializzato in handpan, e vi scrivo per segnalare una situazione che ritengo grave e lesiva dei diritti costituzionali.

Il giorno 11 maggio, mentre suonavo in strada a Varenna, sono stato invitato ad andarmene da un agente della Polizia Locale, in quanto – secondo una delibera comunalesarebbe vietata ogni forma di arte di strada.

Ho accettato di interrompere l’esibizione per evitare problemi, ma ritengo questo divieto assoluto non solo ingiusto, ma anche anticostituzionale, in violazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione Italiana, che tutelano la libertà di espressione e quella artistica.

Non è la prima volta che cerco il dialogo con il Comune di Varenna: ho inviato diverse mail (28/12/2024, 02/01/2025, 17/01/2025, 21/01/2025), ricevendo risposta solo alla prima, in cui mi si ribadiva il divieto. Nonostante abbia fatto presente in seguito l’illegittimità di una tale posizione e proposto soluzioni alternative, non ho più ricevuto riscontro.

Mi sono anche offerto di aiutare a redigere un regolamento, prendendo spunto da modelli già in uso in comuni vicini (come Lecco, che utilizza l’app Open Stage per regolamentare con efficacia l’attività artistica in strada).

Allego alla presente:

la delibera comunale di Varenna;
le mail inviate al Comune di Varenna;
un estratto della normativa nazionale e delle principali sentenze a supporto della mia posizione.

Quadro normativo di riferimento:

Costituzione Italiana, artt. 21 e 33 – Libertà di espressione e libertà artistica;
Legge 337/1968 – Riconosce il valore culturale dello spettacolo viaggiante;
D.Lgs. 267/2000 (TUEL), art. 7 – I regolamenti comunali devono rispettare i principi costituzionali;
Legge 94/2009 – Consente la regolamentazione dell’arte di strada, ma non il divieto assoluto.

Giurisprudenza favorevole:

TAR Lazio n. 7210/2014 – Annullato un divieto totale alle esibizioni;
TAR Liguria n. 1048/2015 – Le limitazioni devono essere proporzionate;
Consiglio di Stato n. 5157/2018 – No a restrizioni eccessive;
TAR Toscana n. 622/2016 – L’arte di strada è attività culturale;
Corte Costituzionale n. 9/2019 e n. 56/2015 – No ai divieti assoluti a livello locale.

Modelli virtuosi:

Bologna – Regolamento con postazioni, orari e turnazioni;
Torino – Distinzione tra artisti stanziali e itineranti, limiti orari e rotazione;
Lecco – Sistema Open Stage per prenotazioni trasparenti e tracciabili.

Spero che possiate dare visibilità a questa vicenda e contribuire ad avviare un dialogo costruttivo con le istituzioni locali.

Grazie per l’attenzione,

Salvatore Perrone